Contratto - Art 49 Ferie e Festività
Informativa Ferie e Festività
Art 49 - comma 12:
✅ Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi.
La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre.
⚠ ATTENZIONE ⚠
15 giorni di FERIE consecutivi escludono dal computo i giorni festivi. Quindi domeniche e festivi non sono FERIE
✅ alternativamente, in caso di dipendenti con figli in età compresa nel periodo dell'obbligo scolastico (fino a 16 anni) che ne abbiano fatto richiesta:
- nel periodo 15 giugno-15 settembre
- al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Art 49 - comma 13:
Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivate ragioni di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie.
Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.
⚠ ATTENZIONE ⚠
per avere diritto al rimborso le ferie DEBBONO essere state ufficializzate, autorizzate nel sistema informatico
Art 49 - comma 14:
In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.
⚠ ATTENZIONE ⚠
quando viene chiesto di programmare le ferie, questo è il riferimento contrattuale che lo prevede