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Le ferie

 

D - Da quale articolo di contratto sono regolate?

R - Art. 19 CCNL 1.9.95 e Art. 8 CCNL 7.4.99 integrativo

D - Mi spettano anche durante il periodo di prova? 

R - In caso di recesso a seguito del periodo di prova la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 

D - Se sono in Part Time?

 

 R - I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.

I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.

 

D - Di quante giornate di Ferie ho diritto?

 

 R - La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti sono ridotti a 28. I dipendenti neo assunti hanno diritto, limitatamente al primo triennio di servizio, a 30 giorni lavorativi di ferie, ridotti a 26 giorni se il sabato e domenica non si lavora.

A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n.937/77. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

 

D - Se sono esposto a rischio radioattivo ho diritto ad un periodo di ferie aggiuntivo?

 

 R - Al personale esposto in modo permanente al rischio radiologico, competono 15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica soluzione (sono giorni di ferie, quindi ad esclusione dei festivi).

A fronte del chiarimento Aran, secondo il quale i 15 giorni di ferie aggiuntive:

 

- devono essere fruiti in una unica soluzione nell'anno di competenza senza possibilità di frazionamento indipendentemente dalla particolare articolazione dell'orario svolto su 5 o 6 giorni,

 -  nella fruizione delle ferie aggiuntive, che riguardano il riposo biologico, rimangono assorbiti i riposi settimanali e compensativi e le eventuali festività che ricadono nel periodo,

alcune Aziende Sanitarie nell'applicazione di tale istituto hanno ritenuto di non attenersi all'ipotesi di cui al secondo punto, considerando che nei 15 giorni di ferie aggiuntive non sono computabili eventuali giorni festivi né di riposo domenicale nonché la giornata del sabato per coloro che operano in 5 giorni su 7. Tale orientamento è stato seguito anche dai giudici di merito. (Sent. Trib. di Venezia - Sez lavoro - del 3 febbraio 2004)

  D - Mi vengono pagate le indennità durante le ferie? 

R - Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

Nella normale retribuzione spettante al dipendente durante il periodo di ferie non sono corrisposte le particolari indennità di turno o per lavoro notturno per l'erogazione delle quali le norme di riferimento richiedono l'effettiva prestazione del relativo servizio non espletabile nel periodo feriale.

 

D - Quante ferie mi spettano se non ho lavorato per l'intero anno?

 

R - Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

 

D – Qual è il periodo considerato per le ferie estive? Che fine fanno quelle rimanenti?

 

R - Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre.

 

D - Posso rinunciare alle ferie e farmele pagare?

 

 R - Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. 

 D - Se per esigenze di servizio devo rinunciare alle ferie posso chiedere il rimborso della prenotazione?

R - Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata dei medesimi viaggi. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.

D - Cosa succede alle ferie che non ho potuto godere nell'anno in corso?

R - In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.

D - Se mi ammalo durante le ferie?

R - Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.

D - Le assenze per malattia riducono i giorni di ferie spettanti?

R - No. Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio.

D - In quale caso è possibile farsi pagare le ferie?

R - Fermo restando il disposto del comma 8 (le ferie sono irrinunciabili), all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse da parte dell'azienda o ente di provenienza.

D - Il sabato e/o la domenica incluse nel periodo di ferie come viene considerato?

R -I riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente sono 52 all'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie. Quindi il sabato e la domenica (a secondo che la propria settimana lavorativa sia su 5 o 6 giorni) non è considerato giorno di ferie.

D -Se usufruisco di permessi retribuiti, mi riducono le ferie?

R - No. I permessi non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

D - Se intendo licenziarmi, come devo comportarmi per le ferie residue?

R - L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato, si dà luogo al pagamento dell'indennità sostitutiva. Ciò significa che, se non si ha intenzione di farsi pagare le ferie residue, occorre smaltirle prima dell'avviso di licenziamento.

D - Mi spettano le mansioni superiori se sostituisco la caposala durante il suo periodo di assenza per ferie?

R - No. Il conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 2 avviene nei seguenti casi:a) vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviatele procedure per la copertura del posto vacante;b) sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

D - Nel primo mese di astensione facoltativa per gravidanza mi maturano le ferie?

R - Si. Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall'art. 7, comma 1, lett. a) della legge n.1204/1971, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio.

D - Se ho un contratto a tempo determinato a quante ferie ho diritto?

R - Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le seguenti precisazioni:le ferie sono proporzionali al servizio prestato;

D - Nel caso usufruisca dei congedi parentali mi vengono ridotte le ferie?

R - Ai sensi dell’art. 32, comma 1, del dlgs. 151/2001 per ogni figlio ciascun genitore ha diritto di fruire di un periodo di congedo parentale.Tale congedo è così delimitato:...d) infine, sempre sulla base del disposto legislativo, i periodi di congedo riducono le ferie e non sono computati ai fini della tredicesima mensilità.Fanno eccezione i congedi per la malattia del figlio. Lla norma di carattere generale cui far riferimento è quella prevista dall'art. 48, comma 1, del dlgs. 151/2001, di contenuto identico all'art. 34, comma 4, citato nel precedente quesito. Anch'essa è stata parzialmente derogata dal CCNL; di conseguenza nei trenta giorni di permesso retribuito di cui all'art. 17, comma 2, lett. d), maturano le ferie ma non la tredicesima mensilità. (nota ARAN)

D - Posso usare le ferie ad ore?

 R - Le ferie non possono essere fruite ad ore.

D - Come deve essere definito il periodo di ferie estivo?

R - Al dipendente – su richiesta - devono essere assicurati almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1° giugno – 30 settembre, e ciò nel rispetto dei turni prestabiliti. Il periodo di ferie deve essere definito tenendo conto dei giorni lavorativi come derivanti dalla distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque o sei giorni, senza conteggiare le festività ed i riposi compensativi in esso ricadenti. (nota Aran) Di conseguenza i 15 giorni estivi di ferie a cui si ha diritto non includono i riposi e le festività ricadenti. Per questa ragione, a seconda del proprio orario lavorativo se su sei giorni o su cinque, il periodo estivo si estende dai 18 giorni alle 3 settimane lavorative.

D - Nel caso di passaggio da tempo pieno a tempo parziale, le ferie residue restano invariate ?

R - La norma non contiene alcuna espressa previsione al riguardo. Non vi è dubbio, però, che il riproporzionamento delle ferie maturate nel periodo in cui il dipendente era a tempo pieno si tradurrebbe in un danno del tutto ingiustificato per quest'ultimo, visto che se egli le avesse godute prima della trasformazione del rapporto non avrebbe dovuto subire alcun riproporzionamento. Tale operazione non sembra quindi consentita ed il dipendente mantiene il diritto alla fruizione delle ferie maturate durante il rapporto a tempo pieno. (nota Aran)