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Svolgimento di altra attività lavorativa al di fuori del rapporto di dipente pubblico o privato

 
La rigidità del precedente sistema legislativo relativo ai pubblici dipendenti è stata progressivamente superata attraverso l' intervento normativo di diverse leggi e decreti emanati tra il 1992 ed il 2001, e praticamente attraverso le recenti disposizioni il regime di lavoro di pubblico dipendente trova COMPATIBILITA’, nei limiti previsti, con lo svolgimento di altra attività retribuita.

 

Vediamo quali sono i limiti previsti:

 

1. L 'infermiere dipendente di ente pubblico, che intende intraprendere un secondo lavoro autonomo o subordinato, deve instaurare con l' amministrazione di appartenenza un rapporto di lavoro a tempo parziale (Part-Time), che preveda la riduzione minima del 50 % dell'orario previsto dal C.C.N.L.

In tal caso tale lavoratore non è più soggetto ad alcuna restrizione prevista dalla incompatibilità. La concessione del rapporto di lavoro a tempo parziale, rappresenta un diritto per il lavoratore ed un obbligo per l' amministrazione di appartenenza.

È sufficiente che il lavoratore presenti regolare domanda specificando le nuove modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa principale e deve pronunciarsi entro il termine di gg. 60 e può agire attraverso la concessione di autorizzazione, oppure differire o ritardare la trasformazione del rapporto di lavoro con provvedimento motivato per un periodo non superiore a 6 mesi, oppure negare la trasformazione quando esistano conflitti tra l’attività principale e la nuova attività.

Qualora siano trascorsi 60 gg. dalla presentazione della domanda e non vi sia alcun riscontro da parte dell'amministrazione di competenza la domanda si intende accolta.

 

2. Per il personale infermieristico in regime di rapporto di lavoro a tempo pieno con un ente pubblico restano invece in vigore diverse restrizioni, infatti gli stessi possono svolgere o assumere incarichi retribuiti diversi dal loro lavoro solo se preventivamente autorizzati dall'amministrazione.

 

E’ necessaria una autorizzazione per ciascuna attività o incarico che può essere prestato a favore di altre amministrazioni pubbliche, private e di persone fisiche.

In ogni caso la seconda attività retribuita svolta non può configurarsi come lavoro dipendente.

L' autorizzazione può essere richiesta sia dall'ente che conferisce l'incarico, sia dal lavoratore, e l'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi entro il termine di gg. 30, qualora però la stessa non intervenga l'autorizzazione si intende negata salvo nei casi in cui la richiesta di autorizzazione sia stata inoltrata da altra amministrazione pubblica, nel qual caso si intende concessa decorso il termine di gg. 10.

Naturalmente sono incarichi soggetti ad autorizzazione tutti gli incarichi dai quali derivi un compenso, anche se occasionale.

 

3. Relativamente, invece, all'infermiere che ha un rapporto di lavoro con una amministrazione privata, le limitazioni allo svolgimento di una seconda attività retribuita, che sia essa svolta in regime di dipendenza o in autonomia, sono determinate da due elementi, il primo è rappresentato dalla impossibilità di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'impresa nella quale svolge la sua attività principale, il secondo limite è rappresentato dal fatto che l'attività aggiuntiva non pregiudichi in alcun modo il rendimento del lavoratore nello svolgimento della sua attività principale.

Inoltre nei contratti di lavoro di diritto privato è necessario porre attenzione ad eventuali clausole aggiuntive che si possono richiedere l'esclusività del rapporto di lavoro. Tuttavia, al fine di evitare incomprensioni e l'insorgenza di eventuali vertenze, si consiglia sempre di inoltrare formale informazione al datore di lavoro per eventuali nuove attività aggiuntive che si intendano intraprendere.

 

Regime Fiscale

 

Naturalmente ogni attività che sia lecitamente svolta è sottoposta ai diversi regimi fiscali a seconda di come questa viene svolta, a tal proposito per le attività autonome è consigliabile l'assistenza di un commercialista che sappia seguire correttamente gli aspetti fiscali e contributivi.

 

Si ricorda inoltre che per l'esercizio libero professionale dell'infermiere è assolutamente necessaria la comunicazione al Collegio di Appartenenza e, dove previsto, l'iscrizione al ruolo della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza. Per tale aspetto il Collegio è a disposizione per gli eventuali approfondimenti.

 

Qualora invece si svolgano attività occasionali gli aspetti fiscali possono essere gestiti dall'amministrazione con la quale si ha il rapporto di lavoro principale, o in autonomia attraverso la dichiarazione dei redditi. In questo caso, in linea generale si ricorda che:

 

- per compensi inferiori a 5000 euro annui, non è dovuta nessuna contribuzione INAIL o INPS ma viene effettuata alla fonte la ritenuta d’acconto del 20%;

 

- per i compensi superiori a 5000 annui è necessaria l’iscrizione alla gestione separata INPS e dovuta la ritenuta di acconto del 20%.

 

Sanzioni per inosservanza delle norme

 In caso di inosservanza delle disposizioni i livelli sanzionatori possono orientarsi su due diversi livelli:  

- il primo è rappresentato dalle sanzioni fiscali, alle quali si può andare incontro in caso di omissione od errata denuncia dei redditi percepiti. Tale sanzione può avere maggiore rilevanza per lo svolgimento di attività autonoma, per la quale è comunque raccomandata l' assistenza di un buon commercialista, tuttavia non sono escluse, e sono più facilmente controllabili, le prestazioni occasionali. 

  - Il secondo elemento sanzionatorio, è rappresentato dai provvedimenti disciplinari ai quali può andare incontro il dipendente pubblico o privato che svolga una attività aggiuntiva retribuita e che ometta di rispettare scrupolosamente le vigenti disposizioni, si ricorda che tali sanzioni possono giungere facilmente al licenziamento per giusta causa. Relativamente ai provvedimenti disciplinari vanno annoverati anche i provvedimenti che possono essere intrapresi dal Collegio in caso di denuncia per lo svolgimento illecito di attività aggiuntiva libero professionale, in tali casi si può giungere alla sospensione o radiazione dall'albo, inoltre l' attività libero professionale, o incarico occasionale, se svolti in modo illecito, non trovano copertura assicurativa per le eventuali responsabilità civili professionali.