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L'aspettativa

D - Quale articolo contrattuale la prevede?  

R - L'articolo 12 del CCNL integrativo del 7 Aprile 1999

D - In cosa consiste?  

R - Il dipendente può richiedere all'Amministrazione di sospendere per un certo periodo il proprio servizio. (comma 1)

D - Chi ne ha diritto?  

R - Il dipendente assunto a tempo INDETERMINATO

D - Quanti mesi è possibile chiedere?          

R - Fino a 12 mesi in un triennio, anche frazionati.

D - Sono pagati?        

 R - No. Anche la decorrenza dell'anzianità di servizio è bloccata.

D - Che procedura occorre fare?       

R - Bisogna fare una richiesta scritta all'Amministrazione, indicandone sommariamente le motivazioni.

D - L'Amministrazione è obbligata a concederla?    

R - No. La norma contrattuale esplicita che l'Amministrazione può concederla compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.

D - Quali sono i tempi per concederla?        

R - 1 mese dalla domanda scritta, salvo diverso accordo tra le parti.

D - Il periodo di aspettativa viene cumulato con eventuali malattie intercorse nel triennio?         

R - No in quanto vengono considerati due istituti ben distinti fra loro.

D - Vi sono eccezioni?           

R - Si, nei casi previsti dal comma 8 ed in particolare:

  1. per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa azienda o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova.
  2. per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra azienda o ente del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato.
  3. per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati - ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278 pubblicato sulla GU dell'11 ottobre 2000, serie generale n. 238. Tale spettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l'aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.

D - La gravidanza interrompe l'aspettativa?  

R - Si. L’aspettativa per gravi motivi di famiglia è cumulabile con l’aspettativa dei 12 mesi in un triennio se utilizzata allo stesso titolo, ed il periodo di astensione obbligatoria per gravidanza, al compimento del 7° mese, interrompe l’aspettativa in corso, stante la assoluta obbligatorietà della applicazione delle vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n. 1204/1971, così come modificata ed intergrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000. (Nota ARAN)  

D - In aspettativa, posso svolgere un altro lavoro?     

R - Si se la motivazione dell'aspettativa lo esplicitava (Decreto Legislativo 165/2001 - ART. 53). 

D - Si possono riscattare a fini pensionistici i periodi di aspettativa?          

R - Si, ma solo se l'aspettativa è stata chiesta per motivi di famiglia per l'educazione e l'assitenza di figli minori di 6 anni [art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti].

D - Sono obbligato ai crediti formativi nel periodo di aspettativa?  

R - Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente (art. 20 comma 5 del CCNL della sanità pubblica).

D - L'azienda mi può richiamare in servizio in anticipo?     

R - Si, solo se vengono meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione. In tal caso, invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni.

D - Posso rientrare in servizio prima della scadenza?         

R - Si, con un preavviso all'azienda di 10 giorni.

D - Cosa succede al rientro?  

R - Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8 punto 1 e 2, se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 punto 3.

D - E se non rientro?  

R - A meno che non vi siano motivi seri di impedimento, il dipendente che non riprende servizio è licenziato, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso.

Altre aspettative previste da disposizioni di legge:       

Aspettative per cariche pubbliche elettive:  disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni.

I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca (legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni ed integrazioni);

i dipendenti che usufruiscano delle borse di studio (legge 30 novembre 1989, n. 398) sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa, fatta salva l'applicazione dell'art 52, comma 57 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

Aspettativa per coniuge o convivente all'estero: Il dipendente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all'estero, può chiedere una aspettativa, senza assegni, per il tempo di permanenza all'estero del coniuge, qualora non sia possibile il suo trasferimento nella località in questione in amministrazione di altro comparto.L'aspettativa concessa può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa.

Aspettativa per il recupero di parenti tossicodipendenti o alcolisti dipendenti a tempo indeterminato: i dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 (accertamento dello stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero) possono fruire dell'aspettativa fino a 2 anni.

Per motivi di studio: solo a posteriori, nel caso il dipendente non dimostri con gli attestati la partecipazione ai corsi e all'esame finale, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato (art. 22 comma 8 del CCNL Sanità Pubblica).  

Per svolgere un lavoro a tempo determinato: al dipendente a tempo indeterminato, può essere concesso dall'azienda o ente di provenienza un periodo di aspettativa, ai sensi dell'art. 12, comma 8 lett. b) del CCNL Sanità Pubblica, per la durata del contratto di lavoro a tempo determinato eventualmente stipulato con la stessa o altra azienda o ente del medesimo o di altro comparto (art. 31 comma 15 del CCNL Sanità Pubblica).